Art. 22.
(Regolamento di servizi).

      1. Il regolamento di servizio del Corpo della polizia tributaria è emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, della pubblica istruzione e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentiti i rappresentanti sindacali di cui all'articolo 27.
      2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le seguenti materie:

          a) ordinamento ed esecuzione del servizio;

          b) orario di servizio;

          c) reperibilità;

          d) residenza;

 

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          e) mobilità del personale;

          f) ordine gerarchico;

          g) disciplina;

          h) armamento e uniformi;

          i) scuole e istituti di istruzione;

          l) disposizioni varie; alloggi di servizio; trasporti; mense; ricompense; benessere.

      3. Nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di entrata in vigore del regolamento di servizio di cui al comma 1, si applicano, per quanto non previsto dalla medesima legge e purché non in contrasto con le disposizioni contenute nella legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, le disposizioni vigenti in materia.